In molti Paesi del mondo, come gli Stati Uniti, la Germania o la Francia, è perfettamente lecito stipulare accordi prematrimoniali: veri e propri contratti firmati dai futuri coniugi per regolare in anticipo gli aspetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, invece, questi accordi non sono validi.
Ma perché? Qual è la posizione del nostro ordinamento giuridico? E ci sono eccezioni? Scopriamolo insieme.
Cosa sono gli accordi prematrimoniali?
Gli accordi prematrimoniali (o prenuptial agreements, nella terminologia anglosassone) sono intese firmate prima del matrimonio per stabilire:
- come saranno divisi i beni in caso di crisi coniugale,
- se uno dei due avrà diritto a un assegno di mantenimento,
- la sorte di eventuali immobili, aziende o patrimoni,
- in alcuni casi, anche questioni legate alla custodia dei figli.
Perché in Italia non sono ammessi?
Nel nostro ordinamento, il matrimonio non è un semplice contratto privato: è un istituto di ordine pubblico.
Questo significa che: tutela valori ritenuti fondamentali per la collettività, come la parità tra coniugi, la libertà personale, la protezione dei figli e la dignità della persona; e quindi non può essere “contrattualizzato” in modo privato, soprattutto su ciò che riguarda il futuro, incerto per definizione.
La giurisprudenza italiana, in più occasioni, ha affermato che non è possibile “negoziare in anticipo” le conseguenze di una crisi coniugale, perché ciò violerebbe: il principio della indisponibilità dello status personale, e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.
In sostanza: non si può decidere oggi cosa succederà in caso di divorzio domani, perché quelle decisioni spettano alla legge e al giudice, nel momento in cui si verifica la crisi.
Cos’è un istituto di ordine pubblico?
È un concetto centrale. In diritto, un “istituto di ordine pubblico” è una regola o un insieme di norme imperative, che tutelano valori sociali ritenuti irrinunciabili. Nessuna persona, nemmeno con il consenso, può derogare a queste norme.
Famiglia, matrimonio, tutela dei figli: sono tutti ambiti regolati dall’ordine pubblico.
Per questo non si può “negoziare” tutto con un accordo privato, anche se fatto davanti a un notaio.
Ci sono spiragli o aperture?
Negli ultimi anni, alcuni giuristi e sentenze hanno cominciato a riconoscere una limitata validità a certi accordi patrimoniali se:
- sono redatti dopo la crisi coniugale,
- sono espressione di una volontà libera e consapevole,
- non ledono diritti indisponibili (come quelli dei figli minori o dell’ex coniuge economicamente più debole).
In particolare, è sempre possibile:
stipulare accordi patrimoniali su beni mobili o immobili (es. intestazioni, usufrutti, donazioni) prima del matrimonio, purché non condizionati alla separazione o al divorzio e scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), come previsto dal Codice Civile.
In Italia gli accordi prematrimoniali non hanno valore giuridico vincolante.
Il matrimonio è un istituto di ordine pubblico, non un contratto negoziabile.
È possibile stipulare atti patrimoniali “ordinari”, ma non patti che regolano il futuro divorzio o separazione.
Alcune aperture recenti si riferiscono solo ad accordi post-crisi, espressi liberamente, e approvati dal giudice.
Chi si sposa in Italia deve sapere che non può blindare il proprio futuro patrimoniale con un contratto firmato prima delle nozze. La legge tutela la persona prima del patrimonio. E ogni eventuale crisi coniugale deve essere affrontata con gli strumenti previsti dal diritto di famiglia, a tutela di tutte le parti coinvolte.
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